#WeeklyUpdates | Cari creditori procedenti, tenete bene in mente la data del 22 giugno 2022: entrerà in vigore il nuovo testo dell’art. 543 c.p.c

Creditori impazienti, attenzione!

Una nuova ipotesi di inefficacia della procedura di esecuzione mobiliare vi attende al varco dell’imminente estate.

Artefice della novità, che da qui a breve verrà esposta, è la Legge n. 206/2021 – la cui principale singolarità consiste nell’essere composta da un unico articolo – il cui comma 32 ha introdotto due nuovi commi, inseriti a loro volta dopo l’attuale 4° comma, nell’articolo 543 del Codice di procedura civile, con i quali si pone un particolare adempimento a carico del creditore procedente e che dovrà essere rigorosamente rispettato per non rendere inefficace l’azione esecutiva intrapresa, anche in presenza di dichiarazioni positive dei terzi.


Ed ecco la novità!   
Il comma 5 di prossima applicazione inserito nelll’art. 543 c.p.c. recita testualmente “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.


La nuova emananda disciplina, lasciando inalterato l’obbligo al creditore procedente di iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi entro il trentesimo giorno dalla data di ricezione dell’originale del pignoramento notificato dall’ufficiale giudiziario – previsto sempre a pena di inefficacia del pignoramento stesso – richiede, nello specifico, di notificare al debitore esecutato e ai terzi pignorati tale iscrizione a ruolo.  


Il Legislatore delegato, quindi, impone al creditore di dare immediata conoscenza al debitore ed al terzo pignorato dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi mediante notifica e successivo deposito del relativo avviso notificato nel fascicolo d’ufficio della procedura intrapresa e fissa un ben preciso limite temporale per tale adempimento, ovvero la data di comparizione indicata nell’atto stesso e non, si badi bene, la data d’udienza che verrà successivamente fissata dall’Ufficio e, come accade di norma, postuma rispetto a quella indicata nell’atto di pignoramento.   


La notifica dell’avviso dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, per come si legge, è imposta a pena di inefficacia dell’espropriazione alla stessa stregua della mancata iscrizione a ruolo entro il termine di legge prescritto.    
Nel prevedere un’altra ipotesi di inefficacia, il Legislatore, nella specie, ha inteso rendere meno gravosa la posizione del debitore esecutato il quale, infatti, in conseguenza dell’incauta negligenza del creditore vedrebbe immediatamente liberati i crediti e/o i beni già sottoposti a vincolo pignoratizio.


Se, infatti, il creditore non procedesse a notificare, entro il termine da lui stesso indicato nell’atto di pignoramento, l’avvenuta iscrizione a ruolo gli obblighi di legge posti a carico del debitore e del terzo, cesseranno immediatamente a far data dell’udienza indicata nel pignoramento notificato ed iscritto.      


Tuttavia, in caso di pignoramento eseguito nei confronti di più terzi la mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo produrrà inefficacia soltanto nei confronti del terzo a cui non sia stato notificato l’avviso lasciando, pertanto, per il resto impregiudicata la procedura esecutiva intrapresa; è chiaro, quindi, che la valida e regolare notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo eseguita nei confronti di un terzo non sanerebbe, mai e poi mai, la conseguente inefficacia del pignoramento nei confronti del terzo “non avvisato”.      


Dal punto di vista prettamente pratico, poi, la legge si riferisce esplicitamente alla notificazione e non, in maniera generica, alla comunicazione per modo che, al fine di adempiere efficacemente al nuovo obbligo imposto, è necessario procedere ad una vera e propria notificazione nelle forme di cui all’art. 1 e dell’art. 3-bis della Legge n. 53/1994 e, quindi, a mezzo del servizio postale ovvero, laddove il destinatario sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri, a mezzo pec.    


Cari creditori procedenti, quindi, tenete bene in mente la data del 22 giugno 2022 poiché è questa la data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 543 c.p.c.: invero, è proprio l’art. 1, co. 37 della L. N. 206/2021 che prevede, specificamente, che le disposizioni indicate nei commi da 27 a 36 si applichino a quei procedimenti instaurati a decorrere dal 180esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Avv. Manuela Stumpo