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April 7, 2023

Finalmente #cittadino italiano: Branko Andrejic

La cittadinanza italiana è una condizione della persona, un cosiddetto status, alla quale la legge italiana riconosce e attribuisce diritti civili e politici nella loro pienezza. La cittadinanza italiana si acquista principalmente grazie allo ius sanguinis, ossia tramite la nascita da genitore o ascendente in possesso della cittadinanza italiana. 

L’acquisto della cittadinanza tramite ius soli, invece, si perfeziona qualora sussista un vero e proprio legame con il Paese e può essere riconosciuta, a seguito di un apposito iter, a tutte le persone nate nel territorio italiano, anche se i genitori non sono cittadini italiani. 

Con la Legge del 5 febbraio 1992, n. 91, il legislatore si è posto l’obiettivo di disciplinare e specificare casi e modalità grazie alle quali un soggetto può acquisire la cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 1 della legge in esame:

<< E’ cittadino per nascita: 
a) il figlio di padre o di madre cittadini; 
b) chi e’ nato nel territorio  della  Repubblica  se  entrambi  i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se  il  figlio  non  segue  la cittadinanza dei genitori secondo  la  legge  dello  Stato  al  quale questi appartengono. 
E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso  di altra cittadinanza>>.

Quindi, l’acquisto in automatico della cittadinanza italiana avviene, in virtù dello ius sanguinis, solo per i nati da genitori italiani, apolidi o ignoti. 

Per tutti coloro i quali sono nati in territorio italiano da genitori che non sono cittadini italiani, il legislatore ha previsto una procedura ben precisa. Ai sensi dell’art. 4, comma II, della L. 91/1992: <<Lo straniero nato in Italia, che vi abbia  risieduto  legalmente senza  interruzioni  fino  al  raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data>>.                        

Quindi, qualora l’individuo nato in Italia e ivi residente ininterrottamente dalla nascita voglia acquisire la cittadinanza italiana, dopo aver compiuto la maggiore età, deve dichiararlo entro il compimento del diciannovesimo anno di età. 

E’ importante sottolineare che il Comune di appartenenza, ossia il Comune della città ove il soggetto risiede, ha l’obbligo di informare i cittadini stranieri, nei sei mesi antecedenti il raggiungimento ella maggiore età, del loro diritto a richiedere la cittadinanza italiana. Quanto detto è espressamente disciplinato dall’art. 33 del D.L. 98/2013, secondo cui: 

<< Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge  5  febbraio 1992,  n.  91,  all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della  Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il  possesso  dei  requisiti con ogni idonea documentazione. 
Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso  dei  sei mesi precedenti il compimento del  diciottesimo  anno  di  età,  a comunicare all’interessato, nella sede  di  residenza  quale  risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato  articolo  4  della  legge  n.  91  del  1992  entro  il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza,  il  diritto può essere esercitato anche oltre tale data>>.

Qualora il Comune non adempia a tale obbligo, dunque, e non proceda con la dovuta comunicazione, la richiesta di dichiarazione della cittadinanza italiana potrà essere effettuata anche dopo i diciannove anni. 

Naturalmente, insieme alla dichiarazione di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana, bisogna presentare determinati documenti all’Ufficio di Stato civile e pagare un contributo pari ad € 250,00.
I documenti da produrre sono:

  1. autocertificazione relativa alla continuità della residenza anagrafica;
  2. qualsiasi documentazione idonea a dimostrare che il soggetto abbia effettivamente vissuto in Italia fino al compimento dei diciotto anni (es. certificazione vaccini, certificati di iscrizione scolastica, tessera sanitaria ed altri).

Inoltre, non è necessario rinunciare alla cittadinanza del paese d’origine dei genitori stranieri ed i diritti ad essa connessi, questo perché in Italia è consentito avere della doppia cittadinanza. 

E’ importante sottolineare che, per l’acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma II, della L. 91/1992, non è necessario dimostrare di essere in possesso di un reddito minimo ed adeguato, o di non avere precedenti penali, ciò perché il riconoscimento della cittadinanza, nel caso in esame, rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo. 

L’Ufficiale di Stato civile, una volta raccolta la dichiarazione di volontà e tutti i documenti ad essa allegati, invierà tutto il materiale al Sindaco del Comune. Il Sindaco ha il compito di analizzare ed accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’acquisto della cittadinanza.
Se tutti i presupposti sono presenti e conformi alla legge, il Sindaco adotterà un provvedimento di “attestazione di acquisto della cittadinanza italiana” e questa verrà annotata sull’atto di nascita del dichiarante. 

Qualora, invece, i requisiti saranno ritenuti non sussistenti, verrà emanato un provvedimento di “attestazione di insussistenza delle condizioni per il prodursi degli effetti della dichiarazione di acquisto della cittadinanza”, il tutto ovviamente in forma scritta.
Avverso tale provvedimento e è possibile, per l’interessato, presentare ricorso al Tribunale ordinario. 

Molti stranieri regolarmente residenti in Italia, però, non sono a conoscenza della loro possibilità di presentare la dichiarazione di volontà riguardo all’acquisizione della cittadinanza italiana e, inoltre, tanti sono i Comuni che non adempiono all’obbligo di informare i diretti interessati sul loro diritto. 

Questo è proprio ciò che è capitato a Branko Andrejic, ragazzo di 25 anni nato da genitori serbi e vissuto in Italia fin dalla nascita ad oggi.
I genitori di Branko sono arrivati in Italia nel 1990 con la volontà di scappare da una vita difficile, fatta di guerra e povertà. La coppia serba ha avuto cinque figli, tutti nati e vissuti in Italia e gli ultimi due sono non vedenti dalla nascita.

Branko è l’ultimo dei fratelli ed è nato a Cosenza, ha regolarmente risieduto in Italia fino al raggiungimento della maggiore età ma, come spesso accade, non  era a conoscenza della possibilità di poter acquisire la cittadinanza italiana, né tantomeno il Comune di residenza l’ha adeguatamente informato riguardo al suo diritto ex art. 4, comma II, della L. 91/1992. 

Da quando aveva tre anni, Branko ha sempre ricevuto l’assistenza necessaria per la sua cecità, difatti, percepisce la pensione di invalidità da quando era bambino. Ha sempre frequentato scuole italiane diplomandosi nell’anno 2017, presso la scuola superiore ITC “Cosentino”, ed  ha sempre avuto delle ottime esperienze scolastiche, sia con i compagni di classe che con il corpo docente.

Ciò l’ha sempre invogliato e spronato a raggiungere gli obiettivi da lui tanto ambiti. Ha studiato per tre anni a Napoli al fine di ottenere la licenza necessaria per svolgere il lavoro di centralinista, ma il suo sogno è studiare giurisprudenza, facoltà che lui stesso definisce come una donna “bella, tosta e difficile”. 

Branko, inoltre,  ha conosciuto l’Avvocato Martina Vetere proprio grazie all’Unione Italiana dei Ciechi di Cosenza.
In soli tre mesi, nonostante i pregiudizi sulla lentezza che da sempre caratterizza la burocrazia italiana, Branko Andrejic oggi è riuscito ad acquisire la cittadinanza italiana,  sia grazie alla collaborazione dell’ente locale competente, del Comune di Rende nella persona della Dott.ssa Francesca Belmonte, e sia grazie all’abilità, all’esperienza ed alla tempestività dello studio legale Vetere.

Il Sig. Branko ha tenuto molto a porgere i suoi più sinceri e sentiti ringraziamenti all’Avv. Martina Vetere ed a tutto il team dell’omonimo studio legale per il contributo personale e professionale prestato nella sua causa. 

Branko ha finalmente ottenuto il riconoscimento di un diritto che gli spettava dalla nascita, quel diritto al quale tanto ambiva e che tanto desiderava.  

07.04.2023                                                                                               

Dott.ssa Rosamaria Giacobbe

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