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February 28, 2023

“Anticipazioni” del processo delle famiglie, dei minorenni e delle persone

Con la Legge del 26 novembre 2021, n. 2016, la Riforma Cartabia si è posta l’obiettivo di intervenire anche nel diritto di famiglia, con particolare riguardo sulle sue dinamiche processuali  e con lo scopo di ridurre i tempi di giustizia considerati, ad oggi, decisamente troppo lunghi. L’anticipazione della maggior parte delle nuove disposizioni legislative al 1° marzo 2023 ha causato molta confusione non solo negli organi giudicanti ma anche nei difensori che si dovranno affacciare, da oggi in poi, ad un rito non solo nuovo ma ritenuto, addirittura,“rivoluzionario”.

E’ necessario quindi analizzare attentamente quali saranno le principali modifiche nel rito di famiglia:

– Il rito unificato

Al fine di introdurre un rito unico per i procedimenti riguardanti le persone, i minori e le famiglie, il legislatore ha previsto l’introduzione, nel codice di procedura civile, nel nuovo Titolo IV-bis (artt. 473-bis ss. e art. 473-ter), Libro II, del codice di procedura civile.
Da questo nuovo rito sono esclusi i procedimenti aventi ad oggetto adozioni di minori, dichiarazioni di adottabilità ed immigrazione in virtù della complessità e delicatezza della materia trattata. 

In tali circostanze è prevista la possibilità, ai sensi dell’art. 473-bis.2, per il giudice, di nominare un curatore speciale, naturalmente nei casi previsti dalla legge e con l’obiettivo di tutelare i minori. Nello stesso articolo viene stabilito che si possono adottare << i provvedimenti opportuni in deroga all’articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria>>. Dimostrazione questa di come, di fronte all’interesse del minore, il legislatore preveda una forte deroga anche all’acquisizione dei mezzi di prova, confermando ulteriormente la posizione di preminenza del bambino. 

Anche per quanto riguarda l’ascolto del minore sono state introdotte delle novità, precisamente all’art. 473-bis.4, secondo il quale << Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario>>.
Quindi il ragazzo, per la maggiore, sarà ascoltato dal giudice che deciderà sempre nel suo interesse. Il legislatore è intervenuto anche sulle modalità d’ascolto del minore con l’art. 473-bis.5, l’ascolto è condotto dal giudice in prima persona ma potrà farsi assistere anche da ausiliari ed esperti, l’udienza dovrà essere fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore ed in luoghi idonei allo stesso. Il minore dovrà essere informato della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto e, se ha già compiuto i quattordici anni, della possibilità di nominare un curatore speciale. Dell’ascolto del minore dovrà essere effettuata registrazione audiovisiva o, laddove non possibile, verbalizzazione, in conformità alle nuovr disposizioni in materia di processo telematico.

Il legislatore ha considerato anche quei casi, non poco frequenti, in cui il minore si rifiuti di vedere uno o entrambi i genitori. Di fronte a tale circostanza deve disporre l’ascolto del bambino senza ritardo e, nei casi in cui lo ritenga necessario,  può disporre l’abbreviazione dei termini processuali, secondo quanto previsto dal nuovo art. 473-bis.6. Il giudice procederà allo stesso modo << quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>>.

All’art. 473-bis.10 si dà importanza al rivoluzionario istituto della mediazione familiare, della quale il giudice dovrà informare le parti in ogni stato e grado del procedimento e della possibilità di avvalersi di un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, con il fine di essere idoneamente guidate nel percorso di mediazione. 

In conformità alla forte volontà di abbreviare i termini processuali, il ricorso dovrà rispettare i criteri di chiarezza e sinteticità, la forma della domanda è disciplinata dal nuovo art. 473-bis.12. 
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, dovrà designare un giudice relatore il quale avrà il compito di trattare il procedimento; inoltre, fisserà la data dell’udienza di prima comparizione delle parti. Il convenuto dovrà costituirsi entro il termine fissato dal giudice, corrispondente ad almeno trenta giorni prima dell’udienza, inoltre,  tra la data del deposito del ricorso e  la data della prima udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto dall’attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

Tutto il resto della disciplina processuale è contenuta nei seguenti in tutte le sue particolarità.

– Domanda di separazione e di divorzio

Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia sarà possibile proporre, in un unico ricorso, la domanda di separazione giudiziale e la domanda di divorzio contenzioso, oppure le stesse potranno essere riunite in un unico procedimento. La domanda di divorzio sarà considerata procedibile solo in caso di passaggio in giudicato della sentenza di separazione ed in caso di cessazione ininterrotta della convivenza. Con l’eliminazione delle due fasi processuali, che hanno da sempre caratterizzato i procedimenti di divorzio, le parti non compariranno prima davanti al Presidente e poi davanti al giudice istruttore, ma si svolgerà tutto dinanzi ad un unico giudice. Gli atti introduttivi saranno caratterizzati dall’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova, oltre agli elementi di diritto sui quali questo è fondato. 

In presenza di figli minori bisognerà presentare al giudice anche un piano genitoriale nel quale vengono indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli, come le attività scolastiche ed extra-scolastiche, le attività sportive, le solite frequentazioni di amici e parenti ecc. Lo scopo è quello di dare al giudice una visione generale della quotidianità del minore e partire da essa per decidere su affido, collocamento e diritto di visita. 

– Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Una parte della Riforma Cartabia entrerà in vigore nell’ottobre del 2024 e riguarda proprio l’istituzione del nuovo Tribunaleper le persone, per i minorenni e per le famiglie, in sostituzione del Tribunale per i minorenni. Esso avrà competenze sia civili che penali, comprese quelle materie che solitamente sono di competenza del Tribunale ordinario, ovvero in materia di stato e capacità delle persone e della famiglia. 

Il Tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie avrà un’ampia articolazione, infatti presso ciascuna sede della Corte d’appello dovrà esserci una sezione distrettuale del nuovo Tribunale; lo stesso è previsto per ogni Tribunale ordinario all’interno del quale deve essere inserita un’apposita sezione circondariale dedicata ai minori ed alle famiglie.

Verrà mantenuta la composizione mista e collegiale, quindi i giudici togati continueranno ad essere affiancati dai giudici onorari ma la composizione varierà in base alle materie trattate. In primo e secondo grado il nuovo Tribunale avrà giurisdizione, in materia civile, dei procedimenti aventi ad oggetto la famiglia, le unioni civili, le convivenze, i minori, la materia tutelare e tutti quei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone. In materia penale ed in materia di sorveglianza minorile, invece, lo stesso avrà giurisdizione di primo grado. 

La figura del giudice onorario sarà ridimensionata in quanto questi parteciperanno ai collegi giudicanti solo per i procedimenti in materia di adozione ed in materia penale, di conseguenza si assisterà ad una forte limitazione delle loro competenze ad un livello basilare. Probabilmente tale scelta legislativa non soddisferà pienamente il preminente interesse del minore. La presenza del giudice onorario  è sempre stata una forte tutela per il ragazzo in quanto, trattandosi  generalmente di soggetti  cultori di materie come la sociologia, la psicologia, la pedagogia ed altre, vi era una grande facilitazione della comprensione del minore e veniva dato un notevole aiuto nella definizione del giudizio. 

– Procedimenti specifici

E’ prevista, inoltre, una specifica disciplina per i procedimenti in materia di:

  • abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere e riguardo ordini di protezione contro gli abusi familiari.
  • interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
  • dichiarazione di assenza e di morte presunta
  • minori interdetti e inabilitati
  • rapporti patrimoniali tra coniugi

Alla luce di quanto sinora detto si potrebbe sicuramente affermare che la Riforma Cartabia ha tutte le carte in regola per poter raggiungere l’obiettivo prefissato, ossia una riduzione del 40% delle tempistiche processuali in materia di diritto di famiglia.
Tutti i buoni propositi del legislatore si scontrano, purtroppo, con un fattore non indifferente: la carenza dei magistrati specializzati. Sicuramente la nuova disciplina è stata ben pensata e formulata, ma a nulla serve se non vi è il numero di magistrati necessari ad applicarla. Sarebbe idoneo e necessario, dunque, intervenire  non solo con un’adeguata disciplina in materia, come è successo con la Riforma Cartabia, ma anche affiancando a questa un incremento della composizione organica. 

Dott.ssa Rosamaria Giacobbe

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