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October 13, 2020

#WeeklyUpdates | Art. 17 -bis D.lgs. 546/92 : il reclamo e la mediazione nel procedimento tributario

Il reclamo e la mediazione sono solo alcuni degli istituti deflativi del contenzioso tributario, insieme all’autotutela e all’accertamento con adesione, il cui riferimento normativo è rinvenibile all’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/92 (cd. codice del processo tributario) rubricato, per l’appunto, “Reclamo e mediazione”.
Tali istituti sono finalizzati ad ottenere una rideterminazione dell’ammontare della pretesa, il cui valore della controversia si quantifica considerando l’importo del tributo contestato al netto di interessi, di eventuali sanzioni e/o accessori.

Il reclamo, che rappresenta un nuovo modo di opporsi agli atti tributari, si attiva automaticamente attraverso la presentazione di un ricorso e al termine di questa nuova fase amministrativa, della durata di 90 giorni, si possono verificare tre scenari giuridici differenti:                      
a) l’accoglimento del reclamo con consequenziale annullamento dell’atto;
b) lo svolgimento della mediazione con l’Ente impositore (la cui proposta è facoltativa per il Contribuente);
c) il rigetto del reclamo e la mancata conclusione positiva della mediazione: di conseguenza il contribuente valuterà se fecondare il ricorso da iscrizione a ruolo e, quindi, costituirsi in giudizio.

La costituzione in giudizio dovrà avvenire, nel caso, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro i successivi 30 giorni.

Occorre evidenziare, inoltre, che durante la fase amministrativa del reclamo sono sospesi i termini sia per il pagamento e sia per la riscossione.

Con la circolare n. 30/E del 22.12.17, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune modifiche agli istituti, introdotte con il D.lgs. n. 156/15 c.d.“Legge di Stabilità”.
Tra le modifiche più importanti si ricorda:
a) l’obbligatorietà del reclamo mediante la presentazione di un ricorso da notificare entro 60 gg dalla notifica dell’atto che il Contribuente intende impugnare tramite PEC, in formato PDF/A e sottoscritto con firma digitale;
b) l’innalzamento della soglia di valore delle liti al di sotto della quale non trova applicazione l’istituto in esame; nello specifico, si è passati da un valore di 20mila euro a 50mila euro;
c) l’estensione dell’ambito di applicazione: l’istituto, contrariamente alla normativa previgente, a partire dal 1º gennaio 2016 è applicato oltre agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, anche dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e da quei soggetti iscritti nell’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali.
Tali istituti non si applicano, al contrario, alle controversie dal valore indeterminabile e per le controversie relative al recupero degli aiuti di Stato.

Il procedimento di mediazione, tuttavia, prevede alcuni benefici per il Contribuente: se si addiviene ad un accordo, si applica una riduzione delle sanzioni del 35%, rispetto al precedente 40%, irrogabili sulla base del minimo edittale previsti dalla legge e non più in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla mediazione: la disciplina, in tal modo, risulta più favorevole per il Contribuente.

In relazione alla previgente normativa, delle diverse censure presentate dalle stesse Commissioni Tributarie Provinciali, una sola è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 98/2014: i garanti della Costituzione hanno ritenuto che il comma 2 dell’art. 17-bis d.lgs. n. 546/92, ante riforma 2014, fosse in contrasto con l’art. 24 Cost., per quella parte in cui qualificava l’omessa presentazione del reclamo come causa di inammissibilità del ricorso.
Il Giudice delle Leggi ha ritenuto che gli atti notificati prima del 02.03.2014 – giorno in cui ricade il sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di stabilità – per i quali non è stato preventivamente presentato il reclamo devono essere ammessi alla discussione in udienza.
In definitiva si può ammettere che continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni per le istanze presentate antecedentemente.
Ad oggi, invece, il reclamo è condizione di procedibilità, fermo restante la sua possibile eccezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dott.ssa Paola Blaiotta

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