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September 7, 2022

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA: LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE N.130 DEL 31.08.22

La Legge del 31.08.22 n.130 recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario” ha previsto molteplici novità, preannunciate dalla G.U., le quali però, in ossequio all’ordinario termine di vacatio legis previsto dal nostro ordinamento, entreranno formalmente in vigore a partire dal 16 settembre 2022.

La normativa delineata ruota intorno a 3 punti cardine, ossia la riforma di alcuni istituti caratterizzanti il processo tributario, la riforma della magistratura tributaria, nonché l’introduzione di una apposita nuova sezione in Cassazione creata appositamente per le controversie in materia di tributi, dunque incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria. 

La ratio di queste modifiche si può ravvisare in primis nella necessità di conferire alla giurisdizione tributaria lo stesso rango di quella civile, penale e amministrativa; basti pensare che una delle novità più attese è proprio l’istituzione di Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, destinate a prendere il posto delle odierne Commissioni provinciali e regionali e, costituite da veri e propri magistrati professionali assunti per concorso e non più da “meri” giudici onorari.

Nello specifico, la normativa prevede che la nomina a magistrato tributario sarà la conseguenza naturale di un concorso per esami bandito in relazione a quelli che saranno i posti vacanti nel periodo di riferimento.
La possibilità di provare il concorso presuppone la sussistenza di una serie di requisiti:

  • Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito al termine di un percorso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati;
  • Cittadinanza italiana;
  • Regolare esercizio dei diritti civili;
  • Condotta incensurabile;
  • Non esser stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’art.4 della presente legge;
  • Altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti;

Per quanto riguarda gli aspetti pratici, lo stesso consisterà in:

  • una prova scritta: è preposta alla verifica della capacità di inquadramento logico-sistematico del candidato e si sostanzia nello svolgimento di due elaborati teorici  vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile/commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario;
  • una prova orale: possono accedervi solo i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 6/10 in ciascun elaborato della prova scritta e verte su circa quindici materie.

I magistrati nominati a seguito del superamento del concorso dovranno poi svolgere un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria (art.4-quinquies), fermo restando che è richiesta una formazione continua degli stessi, i quali saranno chiamati ad aggiornarsi professionalmente tramite la frequentazione di corsi di carattere teorico-pratico da tenere anche presso le università accreditate (art.5-bis).

Altra finalità propria della riforma in ambito tributario è poi la deflazione del contenzioso, la quale verrà realizzata in diversi modi:

  • tramite il conferimento di poteri ad un giudice monocratico per le cause di valore inferiore ad una certa soglia, probabilmente individuata in €3.000, novità che “avvicinerebbe” in un certo senso processo civile e tributario;
  • tramite una definizione agevolata di una molteplicità di giudizi in materia tributaria pendenti in Cassazione alla data di emanazione della legge stessa: si tratta delle controversie rispetto alle quali, a seconda dei casi, l’Amministrazione Finanziaria sia risultata integralmente soccombente in tutti (o in uno) dei precedenti gradi di merito e, il cui valore non sia superiore ad una certa soglia, le quali possono essere definite tramite il pagamento di una somma di denaro;
  • tramite la dimostrazione, anche in questo contesto, di una sorta di favor nei confronti del telematico, si pensi al fatto che si potrà avanzare una richiesta affinchè la partecipazione ad una serie di udienze possa avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto.
  • favorendo la conciliazione delle parti, nello specifico, prevedendo a carico della parte che rifiuta una risoluzione bonaria della controversia la possibilità di esser condannata a pagare le spese di giudizio con un’importante maggiorazione, di circa il 50%, al pari di una vera e propria responsabilità per lite temeraria; per contro, in caso di intervenuta conciliazione le spese si intenderanno compensate, salvo se diversamente pattuito.

Infine, altre novità saranno pienamente a favore del contribuente: prima fra tutte l’onere della prova che incomberà sempre e comunque sull’ente impositore. Infatti, l’amministrazione finanziaria dovrà provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e, qualora la prova della fondatezza dell’atto impositivo manchi o sia contraddittoria, il giudice procederà senza indugio all’annullamento dello stesso.

Fondamentale sarà anche la possibilità per il contribuente di avvalersi della prova testimoniale scritta, dunque assunta con le forme di cui all’art.257-bis c.p.c. per tutti quei ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della legge in discussione.

Infine, è bene precisare che come qualsiasi novità legislativa anche la riforma del processo tributario necessita di tempo per una sua piena attuazione. Alla luce di ciò, sono state emanate una molteplicità di disposizioni transitorie, formalmente indicate nell’art. 8 della Legge in discussione, destinate a regolamentare il tutto in attesa della regolare partenza del nuovo regime.

Dott.ssa Giovanna Vetere

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: l’ennesima denuncia di incostituzionalita’ della legge Fornero Giudicato e decreto ingiuntivo in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto: nota a sentenza N. 22465 del 24/09/2018 , Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile

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