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January 13, 2021

#WeeklyUpdates | La vincolatività della promessa di matrimonio

La promessa di matrimonio è un atto civile che ufficializza il passaggio dallo stato di “fidanzati” a “promessi sposi”.

L’istituto della promessa di matrimonio, pur di origini e tradizioni storiche, mantiene la sua rilevanza giuridica grazie al fatto che ancora oggi il nostro ordinamento costituzionale si fonda sul matrimonio (art. 29 Cost.).

In passato, il rito aveva anche una valenza romantica, poiché coincideva con la richiesta al padre della “mano” della figlia e con la conseguente legittimazione da parte della famiglia di lei a far contrarre matrimonio tra i due innamorati. L’annuncio del fidanzamento avveniva nel corso di un ricevimento organizzato dalla famiglia della donna, a cui poi seguiva il dono dell’anello da parte dell’uomo, sancendo così l’ufficializzazione del matrimonio.

Oggi ancora la promessa di matrimonio rappresenta il momento in cui per la prima volta i futuri sposi concretizzano la volontà di sposarsi, presentando al comune di residenza di uno dei due nubendi tutta una serie di documenti.

La legge regolamenta la promessa di matrimonio negli artt. 79-81 c.c., nel D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento di Stato Civile), negli artt. 43, 44 e 46 D.P.R. n. 445/2000, nella L. n. 847/1929 (Concordato) e nella L. n. 1159/1929 (Testimoni di Geova e altri culti).

Il primo elemento che il nostro codice civile ha cura di evidenziare è che la promessa di matrimonio rappresenta una libera dichiarazione che non obbliga né a contrarre le nozze, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancata celebrazione, né può essere imposta contro la volontà (art. 79 c.c.), alla luce del fatto che sposarsi (o non farlo) è un diritto fondamentale della persona e come tale dev’essere tutelato.

Innanzitutto, c’è da dire che non necessariamente devono essere presenti entrambi i membri della coppia, infatti basta anche uno solo con delega del fidanzato/a. Inoltre, non si tratta di un contratto, in quanto non obbliga a contrarre matrimonio, ma è necessaria affinché avvengano le pubblicazioni.

Per prima cosa, quindi, è necessario procurarsi i documenti necessari per avviare l’iter burocratico: documento di identità di entrambi i futuri sposi, modulo di richiesta pubblicazione di entrambi, richiesta di pubblicazione del parroco/ministro di culto (in caso di matrimonio religioso o concordatario), nullaosta al matrimonio (per cittadini stranieri), copia sentenza di divorzio (per la donna divorziata da meno di 300 giorni), marca da bollo per pubblicazioni (una per ogni comune di residenza), marca da bollo per legalizzazione (solo per cittadini stranieri), marca da bollo per richiesta di matrimonio in altro comune (solo se questo è il vostro caso).

A questo punto, l’Ufficiale di Stato Civile effettua i controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai nebendi, richiedendo d’ufficio copia integrale dell’atto di nascita in caso di cittadini italiani, copia integrale dell’eventuale matrimonio precedentemente contratto (se vedovi), certificato contestuale per i non residenti nel comune in questione. Adempiuto a tanto, gli incaricati comunali provvederanno ad elaborare tutta la documentazione necessaria per le pubblicazioni, che verranno esposte per 8 giorni alla Porta della Casa Comunale di residenza di entrambi i promessi sposi. Trascorsi tre giorni dopo il termine delle pubblicazioni, l’Ufficiale di Stato Civile – se non gli è stata presentata nessuna opposizione – rilascia il nullaosta al matrimonio e i due fidanzati potranno celebrare le proprie nozze entro 180 giorni dalla scadenza della pubblicazione, pena la decadenza di validità dei documenti.

Il codice disciplina due tipi di promessa di matrimonio: la promessa di matrimonio semplice e la promessa di matrimonio solenne, cui sono legati effetti e conseguenze differenti nel caso in cui alle stesse non segua la celebrazione del matrimonio.

1) La promessa di matrimonio semplice (c.d. fidanzamento ufficiale) è un atto, anche unilaterale, privo di particolari forme o requisiti, con il quale si manifesta la volontà di unirsi in matrimonio. Questo tipo di impegno si qualifica pertanto come mero fatto sociale dal quale sorge, in capo ai futuri sposi, unicamente un dovere di tipo morale a contrarre matrimonio.

2) La promessa di matrimonio solenne invece è disciplinata dall’art. 81 c.c. e può effettuarsi in due modalità:

  • con un impegno assunto vicendevolmente da persone di maggiore età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, espresso in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata);
  • con la richiesta di pubblicazione di matrimonio secondo le modalità previste dall’art. 93 c.c.

Pur non essendo un vincolo per i nubendi a contrarre necessariamente il matrimonio, la scelta dell’una o dell’altra tipologia di promessa comporta delle differenze considerevoli da punto di vista giuridico-patrimoniale.

Nel caso in cui, infatti, non faccia seguito il matrimonio alla promessa semplice, l’art. 80 c.c. prevede che il promittente possa chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, proponendo domanda entro un anno dalla data del rifiuto a contrarre matrimonio o dalla morte di uno dei promittenti.
I doni da restituire sono quelli attribuiti a titolo gratuito, validi ed efficaci nonché giustificati dal fidanzamento/futuro matrimonio (es. l’anello di fidanzamento).

La promessa solenne ha ulteriori conseguenze patrimoniali anche più ampie, in quanto (oltre all’obligo di restituzione) c’è per chi rifiuta il matrimonio l’obbligo di risarcire all’altra parte il danno per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa (ad es. abito da sposa, bomboniere, anticipi vari per ricevimento e/o per la casa degli sposi).
La relativa domanda di risarcimento può essere proposta dalla parte che ha subìto il diniego entro un anno dallo stesso.

Il Codice Civile, tuttavia, offre una tutela ed esclude il risarcimento a chi rifiuta di contrarre matrimonio per un “giusto motivo”.
L’art. 122 comma 3 c.c. indica i giusti motivi di rifiuto, che permettono l’impugnazione del matrimonio o che avrebbero impedito all’interessato di prestare la promessa se si fossero conosciuti prima e tra questi rientrano l’infedeltà, precedenti penali, tendenza al gioco o al bere.

Ad ogni buon conto, la promessa di matrimonio rappresenta una tappa importante nel cammino che porterà all’altare e al coronamento del sogno d’amore della coppia.

Avv. Isabella Saponieri

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