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March 22, 2021

Il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni: art. 317-bis c.c.

Nell’ambito della crisi familiare il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti ha subito notevoli cambiamenti.

Già con la Legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso all’art. 155 c.c. , il legislatore aveva introdotto il diritto dei minori a “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”: come si evince, appunto, dal testo della normativa tanto per la dottrina prevalente quanto per la giurisprudenza maggioritaria si trattava per lo più di un diritto dei minori ad avere un rapporto con i nonni e non viceversa: molte erano, infatti, le sentenze pronunciate nelle quali si  negava “agli ascendenti, e ai parenti tutti, ogni legittimazione ad intervenire nei giudizi relativi alla crisi familiare” (ex multis Cass. N. 22081/2009; Cass. N. 28902/2011).

Il quadro normativo è stato, tuttavia, cambiato con la riforma della filiazione ex L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013, in forza della quale è stato inserito l’art. 317-bis c.c, rubricato “Rapporti con gli ascendenti”, il quale prevede che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Infatti, l’ordinamento giuridico riconosce il diritto dei nonni di “[…] ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore[…]” (art. 317-bis 2. co. c.c.).

L’Ufficio Giudiziario competente, per l’attuazione dei provvedimenti de quibus, è il Tribunale per i Minorenni.

Pertanto, se un genitore impedisce ai nonni di far visita e/o di frequentare i propri nipoti, essi possono, oltre che agire in prima persona proponendo un autonomo giudizio, intervenire altresì in tutti i procedimenti relativi alla crisi familiare e quindi anche in caso di divorzio, di crisi della famiglia di fatto e, perfino, di annullamento del matrimonio.

Tale disposizione, in primo luogo, è destinata a regolarne non solo la sua fase patologica, ovvero la rottura dell’unione tra i genitori, ma anche la fisiologia del rapporto, atteso che il rapporto con i nonni è parte integrante della storia individuale di ciascuno di noi.
In secondo luogo, poi, tale disposizione è valida per ogni figlio a prescindere dalla esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori.

In ossequio ai principi sanciti dall’art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (c.d. CEDU), dall’art. 24, comma 2, Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost. si può riconoscere un vero e proprio diritto dei nonni ad avere un rapporto stabile e duraturo, purché questo non si riveli inadeguato o addirittura dannoso per lo sviluppo del minore.

Una giurisprudenza, ormai consolidata sul punto, conferma di attribuire sì rilevanza all’interesse dei nonni “solo in quanto funzionale alla serena ed equilibrata crescita del minore e quindi al paradigma fondamentale dell’interesse del minore medesimo” (V. Cass. N. 9145/20; Cass. N. 752/2015).

Si tratta, pertanto, di un diritto strumentale alla realizzazione di quello spettante al minore: in caso di contrasto, infatti, prevale il diritto del minore sul diritto degli ascendenti.

Quello degli ascendenti è un “diritto che soccombe rispetto a quello del minore a condurre un’esistenza serena e a crescere in maniera sana ed equilibrata, senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni” di un eventuale rapporto conflittuale esistente tra i genitori e gli ascendenti (V. Trib. min. Venezia, 7 novembre 2016).
E ancora, sul punto, due recenti pronunce del Collegio Supremo affermano che l’interesse sussiste “in capo al nonno[…] essendo portatore […] di un interesse a preservare le condizioni per l’armonica e serena crescita delle nipoti, derivanti dal mantenimento della frequentazione con il nucleo familiare” (V. Cass. civ., Sez. I, 25.07.2018, n. 19780 e Cass. civ., Sez. I, 19.05.2020, n. 9144).

Stante l’interesse superiore del minore, la Corte emana, così, un principio di diritto secondo cui il diritto degli ascendenti sui nipoti minorenni “non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico”.
Anche ai nonni acquisiti è riconosciuto, dunque, lo stesso diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti e, di conseguenza, lo stesso diritto di agire in giudizio.

Giova, inoltre, ricordare che il rapporto nonni-nipoti è talmente tutelato dal legislatore nazionale e sovranazionale che in caso di impedimento si può “ricorrere addirittura alla decadenza della responsabilità genitoriale” (Cass. n. 5097/2014).

È chiaro, infine, come la figura dei nonni occupi un ruolo molto particolare non soltanto da un punto di vista sociale ma anche in ambito giuridico. 

Dott.ssa Paola Blaiotta

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