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March 12, 2021

#WeeklyUpdates | Il commercio su aree pubbliche in forma “itinerante”: la normativa della Regione Calabria e successive modifiche

Tra le varie forme di commercio, previste e disciplinate dall’ordinamento giuridico interno, ve n’è una molto frequente ovvero il commercio su aree pubbliche.

Preliminarmente, occorre definire il commercio su aree pubbliche come l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche come le strade, le piazze ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, ovvero su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche, nello specifico, consiste in un’attività commerciale esercitata su posteggio dato in concessione (tipo A) o in forma itinerante (tipo B): di quest’ultima ne parleremo in seguito.
Tali forme di commercio, poiché di natura ambulante, possono essere svolte in virtù della concessione di autorizzazione rilasciata dal Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive, c.d. SUAP, presso l’ente locale al quale si fa richiesta, purché la persona fisica o giuridica che intende avviare l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e sia in possesso del permesso di soggiorno valido, in caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea e/o residenti in Italia.

Sul piano della normativa nazionale tale fenomeno giuridico è riconosciuto agli artt. 27-30 del D.Lgs. n. 114/98 recante la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” ma il dato rilevante è che vi è, ex lege, una espressa delega legislativa agli enti locali: ai commi 3 e 4 dell’art. 28 l’ordinamento giuridico prevede, infatti, la facoltà dei Comuni di emanare disposizioni specifiche circa il commercio su aree pubbliche, in ossequio alla normativa regionale di riferimento. Dunque, si prevede che “L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal sindaco del Comune sede del posteggio  e ancora “L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. […]”.

In questa sede si esegue una disamina sull’accesso al commercio su aree pubbliche in forma “itinerante” secondo la normativa emanata dalla Regione Calabria e le recenti modifiche.

Il riferimento normativo da cui partire è la L.R. 11 giugno 1999, n. 18 rubricata come “Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 59 il successivo 15 giugno.

In materia di orario di sosta si prevede a livello nazionale che “[…] Le Regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi”.
Ne consegue, pertanto, che i Comuni ricadenti nel territorio delle Regioni che hanno disciplinato le soste dei commercianti itineranti sono tenuti a fare osservare la disciplina di riferimento; al contrario, i Comuni che si trovano nelle Regioni che non hanno disciplinato le soste hanno ampia facoltà in tal senso.

Nel caso della Regione Calabria al comma 3 dell’art. 8 della Legge Regionale sopra descritta si prevede l’obbligo “[…] di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un’ora di permanenza nel medesimo punto, con l’obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della giornata”.

Tale disposizione è stata, tuttavia, modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2018, n. 24 recante il titolo di “Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla l.r. 18/1999”, nella parte in cui il termine autorizzazione è stato sostituito dal termine “abilitazione”, la quale “ […] per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, c.d. SCIA, […] trasmessa allo Sportello unico delle attività produttive del Comune ove il richiedente […] intende avviare l’attività”, al fine di favorire la semplificazione per l’avvio dell’attività stessa (V. art 4 – Modifiche articolo 8 l.r. 18/1999).

Ne consegue, quindi, che contrariamente a quanto si prevedeva nel testo originario non occorre più l’autorizzazione comunale.  

Inoltre, giova ricordare che alle limitazioni temporali e spaziali è stato aggiunto il seguente periodo: “I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore”. 

A rafforzare tale intervento legislativo è stato un recente parere del Ministero dello Sviluppo Economico espresso con la risoluzione n. 3064 del 12 gennaio 2016, secondo cui “… dal 2012 le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. n. 114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande, possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia. Tra le attività commerciali individuate dal D.Lgs. n. 114 del 1998, rientrano anche quelle al dettaglio su aree pubbliche, […] sia che siano svolte su posteggi dati in concessione che su qualsiasi area purché in forma itinerante”.

Ciò è stato possibile a seguito degli interventi di liberalizzazione che si sono susseguiti nel tempo.

È ovvio, però, che rimane al Comune la facoltà di limitare gli orari e/o le aree nelle quali consentire l’attività di commercio ambulante, solo in virtù di comprovate esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento.

In caso di inosservanza della normativa in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, tanto all’art. 29 del D.Lgs. n. 114/98 a livello nazionale quanto all’art. 20 L.R. n. 18/99 a livello regionale, è prevista la sanzione amministrativa di natura pecuniaria.

Ad esempio nella Regione Calabria, in caso di non ottemperanza al limite temporale e spaziale, la pena è fissata tra un minimo di € 516,00 ed un massimo di € 3.096,00.

Qualora la persona sanzionata ritiene che il verbale di accertamento e di contestazione dell’illecito amministrativo sia illegittimo e/o ingiusto, ovvero voglia eccepire eventuali vizi di forma dello stesso, può inviare atti difensivi all’Ente Creditore ai fini di ottenere una nullità del provvedimento o, in alternativa, proporre opposizione entro 30 giorni dalla contestazione dell’illecito dinanzi al Giudice di Pace competente territorialmente, ovvero al Tribunale se è stata irrogata, in aggiunta, una pena accessoria e/o viene applicata una sanzione superiore a € 15.493,71, ovvero se viene contestata una violazione in materia di : a) tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) previdenza e assistenza obbligatoria; c) tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; – di igiene degli alimenti e delle bevande; d) valutaria e di antiriciclaggio.

Infine giova ricordare che sebbene il commercio ambulante sia una materia riconosciuta e genericamente disciplinata dalla legge nazionale, le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia sono, tuttavia, di competenza residuale regionale.

Dott.ssa Paola Blaiotta

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